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Dettaglio avviso

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CONTENUTO AGGIORNATO AL 11/01/2024

Sezione Stazione appaltante

Area Affari Legali
D'Antonio Antonio

Sezione Dati generali

Altro
Avviso pubblico di gara per la concessione di porzione di immobile da destinare a bar, punto di ristoro e Tavola Calda presso la sede delledificio di FARMACIA in Via dei Vestini snc - Chieti.
Altro
04/08/2020
16/09/2020
A00447

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 11/12/2023
    Avviso seduta pubblica del 12.12.2023 - Avviso seduta pubblica del 12.12.2023
  • Pubblicato il 26/08/2020
    Avviso su modalità presentazione offerte (non è ammessa per motivi anti COVID-19 il deposito personale a mano) - Avviso pubblico di gara per la concessione di porzione di immobile da de-stinare a bar, punto di ristoro e Tavola Calda presso la sede delledificio di FARMACIA in Via dei Vestini snc Chieti D.D. n.257/2020 Prot. n.47915 del 4 agosto 2020 Avviso parziale rettifica modalità deposito domanda di partecipazione A parziale rettifica di quanto indicato alle pagg.2 e 3 del bando di gara in oggetto -secondo cui La domanda di partecipazione dovrà essere depositata entro le ore 12:00 del giorno 16 settembre 2020 presso il Protocollo Generale dellUniversità degli Studi G. dAnnunzio, via dei Vestini 31, 66100 Chieti tramite Raccomandata 1 (che garantisce la consegna al destinatario entro il giorno lavorativo successivo a quello della spedizione), agenzia di recapito autorizzata o a mano in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura e sugli stessi controfirmato dal soggetto partecipante avente titolo, recante allesterno la dicitura Partecipazione avviso pubblico di gara per la concessione di una porzione di immobile per allestimento Bar - Punto ristoro Tavola Calda presso ledificio di Farmacia, Via dei Vestini snc - Chieti e lindicazione del mittente. ()- SI AVVISA che la domanda di partecipazione alla gara in oggetto NON potrà essere depositata mediante CONSEGNA A MANO presso il Protocollo Generale dellUniversità degli Studi G. dAnnunzio, via dei Vestini 31, 66100 Chieti in quanto, in esecuzione delle disposizioni emanate da questo Ate-neo in relazione allemergenza COVID-19, al fine di garantire la sicurezza di utenti ed operatori, laccesso allUfficio Protocollo non è consentito per evitare potenziali assembramenti. Restano ferme le altre modalità di deposito della domanda di partecipazione previste in detto bando sempre nel termine ivi indicato ovvero La domanda di partecipazione dovrà essere depo-sitata entro le ore 12:00 del giorno 16 settembre 2020 presso il Protocollo Generale dellUniversità degli Studi G. dAnnunzio, via dei Vestini 31, 66100 Chieti tramite Raccomanda-ta 1 (che garantisce la consegna al destinatario entro il giorno lavorativo successivo a quello del-la spedizione), agenzia di recapito autorizzata in plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura e sugli stessi controfirmato dal soggetto partecipante avente titolo, recante allesterno la dicitura Parte-cipazione avviso pubblico di gara per la concessione di una porzione di immobile per allestimento Bar - Punto ristoro Tavola Calda presso ledificio di Farmacia, Via dei Vestini snc - Chieti e lindicazione del mittente. (). Il RAP -Antonio DANTONIO-
  • Pubblicato il 18/08/2020
    Quesito sulla possibilità per un concorrente di far ricorso all'istituto dell'avvalimento - Gara per la concessione di porzione di immobile da destinare a bar, punto di ristoro e Tavola Calda pres-so la sede dell'edificio di FARMACIA in Via dei Vestini snc - Chieti. Riscontro PEC del 10.8.2020 con oggetto Richiesta di parere acquisita al protocollo di Ateneo il 17.8.2020 al n.49777 Perviene PEC del 10.8.2020, acquisita al prot. di Ateneo al n.49777 del 17.8.2020, un QUESITO dal seguente tenore: con riferimento al bando di gara ad evidenza pubblica per la concessione di porzio-ne di immobile da destinare a punto di ristoro e tavola calda presso ledificio de farmacia in Via dei Vestirti, pubblicato dallEnte in intestazione in data 4 agosto 2020, Vs. riferimento Prot. n. 47915 [] nella sua qua-lità di soggetto interessato alla partecipazione alla gara ad evidenza pubblica, è a richiedere un parere sul-la possibilità in capo allinteressata di presentare offerta mediante avvalimento con altra società in pos-sesso dei requisiti richiesti dal bando medesimo ai sensi dellart.89 del Codice appalti. Detta facoltà dovrebbe essere concessa a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. RISPOSTA Lavvalimento -previsto e disciplinato dallart.89 comma 1 del D. L.vo n.50/2016 (breviter Codice Appalti)- è un istituto di derivazione comunitaria posto a presidio della libertà di concorrenza che permet-te alloperatore economico che intende partecipare ad una gara, ma che non abbia taluni requisiti richiesti dal bando, di avvalersi di risorse, mezzi e strumenti di altro operatore economico. Come noto: -solo i requisiti ex art.83 comma 1 del Codice Appalti (cc.dd. requisiti oggettivi di ordine speciale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi) possono formare oggetto di avvalimento, mentre i requisiti soggettivi generali, ex art.80 del Codice Appalti (cc.dd. requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all'ono-rabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti), devono essere posseduti sia dal-la ausiliaria che dallausiliata; - la legge delega n.11 del 28 gennaio 2016 ha dettato uno specifico criterio di delega per lavvalimento (criterio di cui allart.1, comma 1, lett. zz), in attuazione dellart.63 della Direttiva 2014/24/UE), stabilendo sia lesclusione della possibilità di fare ricorso al cosiddetto avvalimento a ca-scata, sia il divieto che oggetto dellavvalimento possa essere il possesso della qualificazione dellesperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare; - la ratio dellistituto -di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione- deve essere bilanciata con lesigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile. Pertanto, il prestito di mezzi e risorse da parte dellausiliaria a favore dellausiliata deve essere valutato concretamente ed effettivamente e non soltanto in modo cartolare ed astratto, con unattenta analisi della legittimità della causa che sorregge il contratto di avvalimento (divenuto ormai un contratto nomi-nato poiché previsto nel Codice Appalti) nella sua dimensione in concreto, riferita alla specifica proce-dura di affidamento per cui il contratto viene stipulato. In nuce, poiché la causa del contratto (intesa come funzione economico-individuale perseguita dalle parti) deve avere riguardo alle specifiche finalità della concreta operazione negoziale, quella del con-tratto di avvalimento ha come funzione peculiare non solo quella di colmare la lacuna dellaspirante con-corrente rispetto ai requisiti di partecipazione, ma anche e soprattutto a garantire la stazione appaltante sulla serietà ed affidabilità dellimpresa concorrente e dunque sulla sua idoneità ad eseguire correttamen-te le prestazioni richieste dalla gara. Su tali premesse rilevo come il quesito formulato non permette a questa Stazione Appaltante di esprimersi riguardo al possibile avvalimento. Ciò perché non è precisato in che cosa le risorse oggetto di avvalimento materialmente consistano, né se leventuale avvalimento con lausiliaria/le ausiliarie avvenga nella forma dell'avvalimento c.d. tecnico o operativo ovvero nella variante del c.d. avvalimento di garan-zia . Sul punto lAdunanza Plenaria n.23/2016 ha chiarito che, nel caso di avvalimento operativo (per tale intendendosi lavvalimento che avviene quando limpresa ausiliata ottiene dallausiliaria la messa a disposizione delle proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per lesecuzione del contratto di ap-palto), per determinare lambito della nullità del contratto di avvalimento occorre fare riferimento alle re-gole generali dellermeneutica, con una indagine orientata, secondo i canoni enunciati dal codice civile, sullinterpretazione complessiva e concreta del contratto. Il tutto sempre tenendo a mente che lobiettivo di tutela della concorrenza dellistituto deve essere bilanciato con lesigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile; sì che il prestito di mezzi e risorse da parte dellausiliaria a favore dellausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare e astratto. Anche la giurisprudenza più recente è costante nel ritenere che Nelle gare pubbliche, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'im-presa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano e senza che tale carenza possa reputarsi colmata dal semplice riferimento contrattuale all'attestazione SOA per le categorie in questione; tale principio è tanto più insuscettibile di deroghe nelle ipotesi in cui i contratti intercorsi con le ausilia-rie si caratterizzassero nella forma dell'avvalimento c.d. operativo e non nella variante del c.d. avvali-mento di garanzia, traducendosi nella messa a disposizione di requisiti di qualificazione finalizzati a con-sentire alla capogruppo la realizzazione delle porzioni di lavorazioni di propria competenza, ivi comprese quelle relative alla categoria prevalente, altrimenti non utilmente eseguibile. L'avvalimento è istituto di de-rivazione comunitaria che, in quanto posto a presidio della libertà di concorrenza, non tollera interpreta-zioni limitative volte a restringerne l'applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all'onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti, secondo cui l'ambito ap-plicativo dell'istituto dell'avvalimento è limitato ai requisiti oggettivi di ordine speciale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Al riguardo, non vi è ragione di dubitare dell'ammissibilità dell'avvali-mento anche quanto alla certificazione SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare ed astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. (TAR Napoli n.5801/2019). Così il Consiglio di Stato n.6066/2019, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ricordato la distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento tecnico od operativo, affermando che nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo, sussiste sempre lesigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizioni dallausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che lausiliaria fornisce allausiliata per eseguire lappalto; tanto a differenza dellavvalimento c.d. di garanzia, nel quale limpresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria, e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dellimpegno contrattuale si rife-risca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga limpegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dellausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità. Esemplificativa sul punto è anche la pronuncia del TAR Trento n.121/2019 secondo cui Il possesso da parte dellimpresa ausiliaria dellattestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi espressamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dellausiliata non consente che la sta-zione appaltante possa confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona riuscita del servizio. Conclusivamente, lavvalimento non può risolversi in un prestito meramente cartolare del requisi-to di partecipazione dal momento che la P.A. appaltante o concedente deve poter fare affidamento su un impegno contrattuale certo e vincolante. Pertanto, per poter rispondere a quesiti aventi ad oggetto il ricorso allavvalimento, è necessario specificare -seppur in termini anonimi ed astratti- il caso peculiare del contratto di avvalimento e delle fi-nalità proprie perseguite nelloperazione negoziale. Esame che, nel caso prospettato, appare allevidenza ed allo stato, per le ragioni sopra enunciate, non è possibile. Ad ogni buon conto si specifica che, come da Bando, La procedura di gara aperta ad evidenza pubblica sarà aggiudicata secondo il combinato disposto dallart.3 del R.D. n.2440 del 1923 con lart.37 del R.D. n.827 del 1924, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 4 (Principi re-lativi allaffidamento di contratti pubblici esclusi) e 29 (Principi in materia di trasparenza) del D. L.vo n.50/2016 (codice dei contratti pubblici), con aggiudicazione al soggetto che presenterà lofferta economicamente più vantaggiosa per lUniversità, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Lofferta economica dovrà contenere lindicazione del canone concesso-rio in aumento rispetto al canone concessorio posto a base di gara. Trattandosi di una selezione per concessione che porterà alla stipula di un contratto attivo per lAteneo è esclusa lapplicazione -eccezion fatta per gli articoli appena menzionati- del D. L.vo n.50/2016. esclusa ogni forma di avvalimento. Si specifica espressamente che il rapporto che si instaura con il presente atto è di natura concessoria e non potrà, in nessun caso, essere ricondot-to al regime locativo. -Antonio DANTONIO-
  • Pubblicato il 04/08/2020
    GARA PER LA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A PUNTO DI RISTORO BAR E TAVOLA CALDA PRESSO LEDIFICIO DI FARMACIA IN VIA DEI VESTINI - CHIETI - Dati Fatturato - GARA PER LA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A PUNTO DI RISTORO BAR E TAVOLA CALDA PRESSO LEDIFICIO DI FARMACIA IN VIA DEI VESTINI - CHIETI DATI FATTURATO OPERATORE ECONOMICO USCENTE.
  • Pubblicato il 04/08/2020
    Avviso Chiusura sedi - SI AVVISA che tutte le strutture dell'Ateneo saranno chiuse nel periodo dal 6 al 16 agosto 2020. F.to Il R.A.P. Antonio DANTONIO

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